La convivenza di fatto, secondo la legge attuale, è l’unione di due persone maggiorenni, che possono essere dello stesso sesso o di sesso diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
Perché sia riconosciuto legalmente il rapporto di convivenza, si deve sottoscrivere un contratto tra le parti avanti un notaio, in cui siano indicati i documenti, quali: i documenti d’identità; il codice fiscale; i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi; eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partner e tutti i documenti relativi ai beni, ai rapporti, alle situazioni che si intendono disciplinare con il contratto di convivenza. Per avere efficacia, il contratto di convivenza deve essere trasmesso entro 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione nei registri anagrafici.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto né a termine né a condizione, clausola che, se apposta, viene considerata non efficace.
La legge ha previsto casi in cui il contratto di convivenza è dichiarato nullo. Ad esempio, quando si è in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza. Infine il contratto di convivenza è da considerarsi nullo in mancanza di convivenza di fatto, quando è stipulato da persona di minore età, da persona interdetta giudizialmente, oppure in caso di condanna per gravi delitti.
Il contratto di convivenza permette di riconoscere ai conviventi alcuni diritti, tra cui: l’utilizzo della casa di comune residenza nel caso di morte del convivente proprietario di essa, per una durata massima di cinque anni, la preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, per quanto riguarda il diritto in ordine all’impresa familiare, il convivente ha diritto ad un riconoscimento della quantità e qualità del lavoro prestato nell’impresa medesima, sia in costanza di rapporto che dopo la sua cessazione, il diritto al risarcimento del danno in caso di fatto illecito, il diritto di succedere nel contratto di locazione, il diritto di visita per le persone incarcerate, i diritti in tema di sanità in caso di malattia e per la donazione di organi.
I conviventi possono sciogliere, per volontà di entrambi o anche di uno solo, il contratto di convivenza, con il quale hanno disciplinato i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune. In tale caso, lo scioglimento richiede le stesse formalità previste per la costituzione: la forma scritta, la redazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o da avvocato, a pena di nullità.
In caso di morte di uno dei conviventi, la legge prevede che quello superstite notifichi al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto, l’estratto dell’atto di morte affinché si provveda all’annotazione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
Con la riforma attuata con la legge nr. 219 del 10 dicembre 2012, finalmente è stata sancita la piena equiparazione tra i figli legittimi, nati nel matrimonio, e i figli naturali, nati fuori dal matrimonio. Di conseguenza, al figlio naturale sono riconosciuti i rapporti di parentela con tutti gli altri parenti del proprio genitore, anche se questi ultimi sono già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto da una sola parte che da entrambe. Qualora si sia instaurato un rapporto di convivenza la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i conviventi. Mentre, se la convivenza è venuta meno tra i genitori che abbiano riconosciuto entrambi il figlio nato fuori dal matrimonio, questi ultimi esercitano entrambi la responsabilità genitoriale.
Nel contratto di convivenza è possibile stabilire in quale misura e secondo quale criterio ciascun genitore contribuirà alle spese scolastiche, di abbigliamento, mediche e sportive per il mantenimento dei figli.
È possibile reperire ulteriori informazioni presso:
Comune di Alessandria, Ufficio Anagrafe, lato sinistro, piano primo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00. Numero Verde: 800755464.