Il richiedente, in attesa del pronunciamento della Commissione territoriale, se sprovvisto di mezzi di sostentamento, viene ospitato presso un centro governativo.
La legge prevede la possibilità di uscire da detto centro nelle ore diurne, inoltre può essere chiesto al Prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso. Si può avere un permesso di uscita più lungo per gravi problemi personali, di salute o di famiglia o per motivi che riguardano la domanda di protezione internazionale.
Secondo la legge italiana, l’allontanamento non autorizzato dal Centro governativo non equivale alla rinuncia della domanda d’asilo, ma la Commissione Territoriale decide sulla richiesta di protezione internazionale sulla base della documentazione in suo possesso.
In generale:
– il Questore, ricevuta la domanda di protezione internazionale, rilascia un attestato nominativo, che certifica la condizione di richiedente protezione internazionale, che non equivale e non è un permesso di soggiorno;
– Allo scadere del periodo di accoglienza viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido due mesi, rinnovabile sino alla decisione della domanda. Non è valido per il lavoro;
– Al termine del periodo di accoglienza, ricevuto il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale, il richiedente – se svolge attività lavorativa ed ha un reddito superiore all’assegno sociale annuale – deve lasciare il Centro e può spostarsi all’interno del territorio italiano. In questo caso deve comunicare sempre i suoi spostamenti alla Questura del luogo dove va ad abitare al fine di ricevere le comunicazioni e la convocazione davanti alla Commissione;
– se dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, non è ancora stata presa una decisione, il richiedente ha diritto a ricevere un permesso di soggiorno con validità di 6 mesi che gli consentirà di lavorare regolarmente fino all’assunzione di una decisione da parte della Commissione.
In attesa della decisione, anche secondo la legislazione europea (Regolamento Dublino), il richiedente non può lasciare l’Italia, se si sposta in un Paese europeo rischia di soggiornare irregolarmente, se va in un altro Paese europeo e chiede asilo, potrà essere rimandato in Italia che è lo Stato responsabile a decidere sulla sua domanda di protezione internazionale (Regolamento Dublino II).