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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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CESSAZIONE E REVOCA DEGLI STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1) Status di rifugiato

Lo status di rifugiato, ancorché riconosciuto, può cessare quando:
a) l’interessato si sia volontariamente e nuovamente avvalso della protezione del suo Paese di origine (ad esempio, se vi ha fatto rientro, o se si è rivolto alle autorità diplomatiche del suo Paese chiedendo ed ottenendo un passaporto, ecc.);
b) avendo perso la cittadinanza del suo Paese, l’abbia poi volontariamente riacquistata;
c) abbia acquistato altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel suo Paese di origine;
e) siano venute meno le circostanze che determinarono il riconoscimento dello status di rifugiato e l’interessato può tornare, in tranquillità, ad avvalersi della protezione del suo Paese;
f) è un apolide e si vengono a determinare circostanze per cui possa tornare nel Paese dove aveva la dimora abituale, essendo venute meno le circostanze per cui fu riconosciuto lo status di rifugiato.
Affinché possano ricorrere le ipotesi di cui alle lettere e) ed f), occorre che il cambiamento di circostanze abbia una natura non temporanea e sia tale da eliminare completamente il fondato timore di persecuzioni.
Inoltre, non devono sussistere altri gravi motivi di ordine umanitario che impediscano il ritorno nel Paese di origine.
La cessazione dello status di rifugiato verrà dichiarata dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, sulla base di una valutazione individuale della tua situazione personale.
La Commissione Nazionale provvederà ad informare l’interessato per iscritto dell’avvio del procedimento di cessazione e dei motivi che ne sono alla base per dargli la possibilità di fornire delle dichiarazioni scritte ed ogni altro elemento di valutazione che questi ritenga utile, e provvederà, poi, anche a convocarlo per dargli la possibilità di esporre in un colloquio personale le sue spiegazioni.

Lo status di rifugiato può essere revocato quando, successivamente al suo riconoscimento, venga accertato che esso fu riconosciuto sulla base di fatti e/o circostanze presentati in modo erroneo, ovvero dalla volontaria omissione di altri fatti e/o circostanze, ovvero sulla base di una documentazione poi rivelatasi falsa.
Lo status potrà, altresì, essere revocato qualora, successivamente al suo riconoscimento, si verifichi che sussistono motivi per i quali lo status avrebbe dovuto essere negato, ed in particolare:
a) sussistono cause di esclusione previste dalla Convenzione di Ginevra (come l’aver commesso un crimine contro l’umanità, contro la pace o un crimine di guerra, ovvero l’avere accertato che l’interessato goda già della protezione o dell’assistenza di un organo e di una agenzia delle Nazioni Unite diversi dal U.N.H.C.R.)
b) sussistono fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato italiano;
c) si verificano circostanze per cui l’interessato venga a rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.
Anche la revoca dello status di rifugiato verrà dichiarata dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, sulla base di una valutazione individuale della sua situazione personale.
La Commissione Nazionale provvederà ad informare il rifugiato per iscritto dell’avvio del procedimento di revoca e dei motivi che ne sono alla base per dargli la possibilità di fornire dichiarazioni scritte e ogni altro elemento di valutazione che egli ritenga utile, e provvederà, poi, anche a convocarlo per dargli la possibilità di esporre in un colloquio personale le sue spiegazioni.

 

2) Status di protezione sussidiaria

Lo status di protezione sussidiaria, ancorché riconosciuto, può essere revocato quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in modo tale che la protezione non è più necessaria. Tale mutamento di circostanze deve avere natura così significativa e non temporanea, da far ritenere che l’interessato non sia più esposto al rischio di un ’danno grave’ in caso di rientro nel suo Paese, e non devono sussistere altri gravi motivi di carattere umanitario che impediscano tale rientro.
La cessazione dello status di protezione sussidiaria verrà dichiarata dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, sulla base di una valutazione della posizione personale e del ’danno grave’ per timore del quale fu riconosciuta.
La Commissione Nazionale provvederà ad informare per iscritto l’interessato dell’avvio del procedimento di cessazione e dei motivi che ne sono alla base, per dargli la possibilità di fornire delle dichiarazioni scritte ed ogni altro elemento di valutazione ritenuto utile, e provvederà, poi, anche a convocarlo per dargli la possibilità di esporre in un colloquio personale le sue spiegazioni.
Lo status di protezione sussidiaria potrà essere revocato quando, successivamente al suo riconoscimento, venga accertato che esso fu riconosciuto sulla base di fatti e/o circostanze presentati in modo erroneo, ovvero dalla volontaria omissione di altri fatti e/o circostanze, ovvero sulla base di una documentazione poi rivelatasi falsa.
Lo status potrà, altresì, essere revocato qualora, successivamente al suo riconoscimento, si verifichi che sussistono motivi per i quali lo status avrebbe dovuto essere negato, ed in particolare:
a) sussistono cause di esclusione previste dalla Convenzione di Ginevra (come l’aver commesso un crimine contro l’umanità, contro la pace o un crimine di guerra, ovvero l’avere accertato che il beneficiario goda già della protezione o dell’assistenza di un organo e di una agenzia delle Nazioni Unite diversi dal U.N.H.C.R.);
b) si accerti che l’interessato ha commesso, o ha istigato a commettere, nel territorio dello Stato italiano o all’estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per quel reato;
c) si verifichino circostanze per cui il beneficiario venga a rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Anche la revoca dello status di protezione sussidiaria verrà dichiarata dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale.
La Commissione Nazionale provvederà ad informare l’interessato per iscritto dell’avvio del procedimento di revoca e dei motivi che ne sono alla base per dargli la possibilità di fornire delle dichiarazioni scritte ed ogni altro elemento di valutazione ritenuto utile, e provvederà, poi, anche a convocarlo per dargli la possibilità di esporre in un colloquio personale le sue spiegazioni.