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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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IL DIVORZIO

Il divorzio produce lo scioglimento del matrimonio o nel caso di nozze celebrate con rito religioso, riconosciuto dallo stato, la cessazione degli effetti civili.
Al di fuori di altre ipotesi particolari previste dalla legge, la separazione, senza sopravvenuta riconciliazione, è il passaggio necessario per ottenere il divorzio: il termine per poter domandare quest’ultimo è, infatti, il decorso di un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale o sei mesi se successivamente omologata la separazione consensuale.
Gli effetti del divorzio si producono con la pronuncia della sentenza e la sua trascrizione allo Stato dell’Ufficio Civile. Solo dopo gli ex coniugi possono contrarre nuovo matrimonio.
La richiesta di divorzio può essere congiunta, da parte di entrambi i coniugi, o disgiunta, cioè chiesta da uno solo di essi, e deve avere sempre il patrocinio di un legale per ciascun coniuge.
Nel primo caso, quello del divorzio cosiddetto consensuale, i coniugi devono essere d’accordo su tutte le condizioni (economiche e relative ai figli). Così, come nella separazione consensuale, il tempo necessario alla pronuncia è di circa 90 giorni ed il procedimento si introduce con un ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi che compariranno in Tribunale per sottoscrivere congiuntamente il verbale prima dell’emissione della sentenza.
Quando invece i coniugi non sono d’accordo sulle condizioni divorzili, si ha il divorzio giudiziale o contenzioso. In questa seconda ipotesi, come nella separazione giudiziale, il ricorso sarà presentato da uno dei due coniugi ed avvierà una vera e propria causa civile.
All’esito, sarà emessa la sentenza che imporrà le condizioni decise dal Tribunale.

La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:
1. il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
2. la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice al suo utilizzo.
La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:
1. l’eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell’oggettiva impossibilità di procurarseli. È anche possibile che esso sia sostituito da un assegno in un’unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso;
2. la perdita dei diritti successori; la percezione del 40 per cento del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’altro coniuge calcolato con riferimento all’arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, se il coniuge già percepisce un assegno di mantenimento
3. il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se l’ex coniuge sia già titolare dell’assegno divorzile e in mancanza di un nuovo matrimonio. Se l’ex coniuge si fosse risposato la pensione di reversibilità verrebbe distribuita proporzionalmente alla durata dei matrimoni con il nuovo coniuge.

Per maggiori informazioni in tema di separazione, divorzio e altre procedure di scioglimento del matrimonio, è possibile rivolgersi a:
Cancelleria Gestione Procedimenti in materia di famiglia
Presso Palazzo di Giustizia – Tribunale di Alessandria
Piano 2 – stanza 5 – tel. 0131284451
Orario: da lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
www.tribunale.alessandria.giustizia.it/divorzio-congiunto_47.html
www.tribunale.alessandria.giustizia.it/separazione-consensuale_45.html