Il permesso di soggiorno è un atto amministrativo, che ha natura di autorizzazione, concesso al cittadino straniero per poter soggiornare nel territorio dello Stato italiano, per la durata in esso indicata, e per svolgervi le attività inerenti al motivo per il quale è stato rilasciato, o comunque per quelle consentite dalla legge.
Il motivo del permesso di soggiorno deve essere lo stesso indicato sul visto d’ingresso.
Quali sono i requisiti generali per ottenere un permesso di soggiorno?
I requisiti e le condizioni generali necessari per ottenere un permesso di soggiorno sono:
1. possesso di un visto d’ingresso
2. ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali
3. presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (art.5, comma 2, T.U. Immigrazione)
L’ingresso del cittadino straniero in Italia è regolare se:
– si presenti ad un valico di frontiera autorizzato;
– sia in possesso di valido passaporto o altro documento di viaggio equivalente;
– disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno ed alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo;
– non sia segnalato ai fini della non ammissione;
– non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
– non sia condannato, anche con sentenza non definitiva (compresa quella adottata a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti: gli stupefacenti, la libertà sessuale, la contraffazione, la tutela dei marchi e dei diritti d’autore, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia, dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
La richiesta di rilascio di permesso di soggiorno che non soddisfi tali requisiti verrà rifiutata, salvo non ricorrano gravi motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione). In questa ipotesi, il cittadino straniero può ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in deroga ai principi generali sopra esposti, sulla base di una valutazione discrezionale fatta caso per caso dal Questore.
Quali sono i requisiti particolari per ottenere un permesso di soggiorno?
I requisiti e le condizioni particolari, che si aggiungono a quelli generali e variano in relazione allo specifico motivo del soggiorno, sono indicati di volta in volta dal Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. n.286/98 e succ.mod.) e dal suo Regolamento di Attuazione (Reg. Att.).
Per quali motivi viene rilasciato il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno viene rilasciato per il motivo previsto dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti e la sua durata, eccetto quello rilasciato per motivi di lavoro, è quella prevista dal visto d’ingresso (art.5, comma 2 e 3, T.U. Immigrazione).
I principali motivi del soggiorno sono:
– lavoro subordinato (anche stagionale)
– lavoro autonomo
– famiglia
– studio
– culto
– attività sportiva
– cure mediche
In deroga ai requisiti generali, il T.U. Immigrazione disciplina il rilascio del permesso di soggiorno al cittadino straniero già presente nel territorio, ma che ha fatto ingresso senza apposito visto, in casi eccezionali tassativamente previsti.
Tali casi sono:
– minori in stato di abbandono (minore età)
– protezione sociale
– assistenza minore
– cure mediche (cittadina straniera irregolare in gravidanza o che ha partorito da meno di sei mesi / coniuge di cittadina straniera irregolare in gravidanza o che ha partorito da meno di 6 mesi).
– motivi di giustizia
– motivi umanitari / protezione sussidiaria
– richiesta asilo – asilo politico
– emigrazione in un altro paese e attesa cittadinanza
Come si ottiene un permesso di soggiorno?
La competenza per il rilascio del permesso di soggiorno è “del Questore della provincia in cui lo straniero si trova” (art.5, comma 2, T.U. Immigrazione), o meglio del Questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare. Il procedimento è ad istanza di parte, la richiesta deve essere presentata entro il termine di 8 giorni lavorativi dall’ingresso, pena il rifiuto del permesso e l’espulsione, salvo “che il ritardo sia dipeso da forza maggiore” (es. ricovero ospedaliero…).
La richiesta di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento delle principali tipologie di titoli al soggiorno, dal dicembre 2006, viene presentata alla Questura competente, non più direttamente ma tramite gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo “Sportello Amico”, utilizzando un apposito kit predisposto che è a disposizione presso gli stessi Uffici. Tuttavia per alcune limitate categorie di titoli di soggiorno, l’istanza deve ancora essere presentata direttamente dall’interessato presso la Questura competente o i Commissariati.
Quali obblighi derivano dal permesso di soggiorno?
Il cittadino straniero ha l’obbligo di esibire il proprio permesso di soggiorno ogni volta che gli venga richiesto dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza. Se si rifiuta, senza giustificato motivo, viene punito con l’arresto fino ad un anno e con un’ammenda fino a 2.000 euro (art.6, comma 2, d.lgs. n.286/98 e succ.mod., Testo Unico sull’Immigrazione).
Il cittadino straniero, inoltre, ha l’obbligo di esibire i documenti originali inerenti al soggiorno (permesso di soggiorno, ricevuta della dichiarazione di presenza, permesso di soggiorno UE SLP, ricevuta postale in caso di rinnovo, unitamente al permesso scaduto o appuntamento/cedolino rilasciato dalla Questura/Commissariato di Polizia competente) agli uffici della Pubblica Amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, o altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, pena l’irricevibilità dell’istanza relativa a questi procedimenti amministrativi (art.6, comma 2, T. U.). Come ad esempio: iscrizione presso le liste di disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego competente, iscrizione presso Ufficio Anagrafe di un Comune, iscrizione presso una ASL.
Tale obbligo non è previsto per provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelle inerenti alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 35 T.U. e alle prestazioni scolastiche obbligatorie.
Quali diritti derivano dal permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno dà diritto a circolare liberamente nel territorio dello Stato italiano e di porre la propria dimora nel luogo prescelto.
Lo straniero in possesso di un titolo al soggiorno in corso di validità è libero di lasciare il territorio dello Stato italiano e di circolare liberamente per motivi di turismo anche nell’area dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione applicativa dell’accordo di Schengen. Tale possibilità è concessa, però, fino a un massimo di tre mesi, dopo aver dichiarato la propria presenza all’autorità locale di pubblica sicurezza, in base alle modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dalle singole normative nazionali.
Il permesso di soggiorno autorizza a svolgere le attività per le quali è stato concesso.