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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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LA FAMIGLIA

 

In un tempo in cui il termine ’famiglia’ raccoglie le più diverse indicazioni, ci rifacciamo alla Costituzione italiana per una definizione certa o, sicuramente legittima. La Carta Costituzionale sancisce, all’art. 29, la Famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”. Prescindendo qui da valutazioni di carattere ideologico, si può affermare che il riconoscimento da parte dello Stato dei diritti della Famiglia come società naturale significa che essa ha diritti che preesistono allo Stato, sicchè non possono prevedersi discipline normative che potrebbero alterare o compromettere la struttura fondamentale dell’istituto familiare. Con questo articolo, dunque, la Famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte ad una realtà che non può menomare o limitare.
Questo tuttavia non impedisce che unioni di fatto possano dar luogo a situazioni giuridicamente rilevanti (cfr. infra il paragrafo relativo alle unioni civili) e talora costituzionalmente protette, come accade in particolare per i figli nati fuori dal matrimonio.

 

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• IL MATRIMONIO

 

LA SEPARAZIONE

 

IL DIVORZIO

 

CONVIVENZA DI FATTO

 

LE UNIONI CIVILI

 

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ

 

ASSEGNO PER NUCLEO CON TRE FIGLI MINORI A CARICO

 

LA FILIAZIONE

 

AFFIDAMENTO

 

ADOZIONE

 

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

 

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