In un tempo in cui il termine ’famiglia’ raccoglie le più diverse indicazioni, ci rifacciamo alla Costituzione italiana per una definizione certa o, sicuramente legittima. La Carta Costituzionale sancisce, all’art. 29, la Famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”. Prescindendo qui da valutazioni di carattere ideologico, si può affermare che il riconoscimento da parte dello Stato dei diritti della Famiglia come società naturale significa che essa ha diritti che preesistono allo Stato, sicchè non possono prevedersi discipline normative che potrebbero alterare o compromettere la struttura fondamentale dell’istituto familiare. Con questo articolo, dunque, la Famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte ad una realtà che non può menomare o limitare.
Questo tuttavia non impedisce che unioni di fatto possano dar luogo a situazioni giuridicamente rilevanti (cfr. infra il paragrafo relativo alle unioni civili) e talora costituzionalmente protette, come accade in particolare per i figli nati fuori dal matrimonio.
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• IL MATRIMONIO
• LA SEPARAZIONE
• IL DIVORZIO
• CONVIVENZA DI FATTO
• LE UNIONI CIVILI
• L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
• ASSEGNO DI MATERNITÀ
• ASSEGNO PER NUCLEO CON TRE FIGLI MINORI A CARICO
• LA FILIAZIONE
• AFFIDAMENTO
• ADOZIONE
• SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
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