La legge stabilisce che l’unione civile può essere istituita solo tra da due persone maggiorenni dello stesso sesso, parificandola per certi aspetti all’istituto matrimoniale.
Per poter contrarre un’unione civile, è necessaria la libertà di stato, da intendersi sia in relazione ad altra unione che ad un matrimonio. Altresì viene richiesta l’assenza di un provvedimento di interdizione per infermità di mente. Non devono sussistere rapporti di affinità o parentela tra le parti e non deve esistere condanna definitiva di un contraente per omicidio o tentato omicidio, nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
La legge, per certificare la formazione di un’unione civile, ha previsto un atto che si definisce “documento attestante la costituzione dell’unione”, documento che deve essere registrato nell’archivio dello Stato civile. I documenti necessari per accedere alla costituzione dell’unione civile sono i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale scelto (comunione o separazione dei beni), la residenza e i dati anagrafici e la residenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti dell’unione civile, delle persone dello stesso sesso, nell’archivio dello Stato civile e le parti, con dichiarazione, possono stabilire di assumere un comune cognome, scelto tra i loro, per la durata dell’unione civile.
Ciascuno dei partner potrà poi eventualmente domandare l’immediato scioglimento dell’unione senza dover prima chiedere la separazione. “Divorzio diretto” dunque, che potrà essere chiesto attraverso i seguenti passaggi:
1. i partner dovranno prima fare, anche unilateralmente, una dichiarazione all’ufficiale di stato civile circa la volontà di sciogliere l’unione;
2. decorsi tre mesi da tale manifestazione di volontà, sarà possibile domandare lo scioglimento dell’unione civile negli stessi modi previsti per la coppia coniugata.
Lo scioglimento dell’unione potrà, quindi, essere chiesto attraverso le seguenti modalità:
1. la forma tradizionale del ricorso al giudice;
2. lo strumento della negoziazione assistita da avvocati (almeno uno per parte);
3. la dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, (ossia il divorzio in Comune) per la quale l’assistenza dell’avvocato è meramente facoltativa.
Dalla costituzione delle unioni civili sorgono alcuni importanti diritti, tra i quali: il diritto al congedo familiare (assimilabile a quello matrimoniale); il diritto ai permessi per assistenza al partner disabile e al congedo di 3 giorni per lutto o per grave infermità dell’altra parte; maturazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità secondo le medesime regole e nella misura prevista – da ciascuna gestione previdenziale – per il coniuge superstite; il congedo biennale previsto anche per il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.
La legge di riforma prevede inoltre che l’unione civile possa essere impugnata nel caso in cui il consenso sia stato estorto con violenza, oppure determinato da timore di eccezionale gravità, ed infine in caso di errore, sia sulla identità della persona che su qualità personali.
L’impugnazione non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza, o delle cause che hanno provocato il timore, oppure dopo la scoperta dell’errore.
Anche per quanto riguarda le unioni civili, l’ordinamento prevede che queste possano usufruire della detrazione per coniuge a carico, nonché degli sconti fiscali per alcune tipologie di spese e oneri sostenuti nell’interesse del coniuge, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.
È possibile reperire il regolamento del Comune di Alessandria, in materia di Unioni Civili al seguente link:
http://www.comune.alessandria.it/wp-content/uploads/2017/02/Regolamento_Alessandria_Unioni_Civili.pdf